La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento (nella specie dichiarato improcedibile), non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte del Consiglio territoriale appellato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Capria), sentenza del 29 luglio 2016, n. 263
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 263 del 29 Luglio 2016 (estinzione) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 31 Gennaio 2013 (cancellazione amm.va)
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