La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento (nella specie dichiarato improcedibile), non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte del Consiglio territoriale appellato.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 237 del 25 Luglio 2016 (estinzione) (archiviazione)- Consiglio territoriale: COA Pavia, delibera del 13 Novembre 2013 (archiviazione)
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