Il procedimento di sospensione cautelare dell’esercizio dell’attività professionale non ha carattere autonomo ma si pone come procedimento incidentale nell’ambito del procedimento disciplinare; allo stesso può quindi partecipare il P.M. (Rigetta il ricorso avverso le decisioni del C.d.O. di Pistoia dell’11 luglio e 2 settembre 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Lubrano), sentenza del 30 settembre 1995, n. 90
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 90 del 30 Settembre 1995 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pistoia, delibera del 02 Settembre 1994
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