Il consiglio dell’ordine deve esercitare il potere-dovere di sospendere cautelarmente il proprio iscritto, quando gli sia stata comunicata una sentenza di condanna, contenente gravi accuse, con ampio risalto nella stampa. Il consiglio dell’ordine può altresì revocare la decisione presa ove ritenga di dover valutare fatti nuovi od anche il lungo periodo di sospensione cautelare già subita dall’iscritto. (Rigetta il ricorso avverso le decisioni del C.d.O. di Pistoia dell’11 luglio e 2 settembre 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Lubrano), sentenza del 30 settembre 1995, n. 90
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 90 del 30 Settembre 1995 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pistoia, delibera del 02 Settembre 1994
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