Il mancato rispetto del termine dilatorio di dieci giorni dalla notifica della data dell’udienza all’interessato e il giorno in cui l’udienza è fissata non consente allo stesso interessato il corretto svolgimento della sua difesa e comporta, pertanto, la nullità del provvedimento adottato dal C.d.O. (Accoglie il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Firenze del 5 ottobre 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Lubrano), sentenza del 30 settembre 1995, n. 89
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 89 del 30 Settembre 1995 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 05 Ottobre 1994
0 Comment