Il termine di quindici giorni fissato dall’art. 50, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, per la notificazione delle decisioni del consiglio dell’ordine ha carattere ordinatorio e la sua inosservanza non determina la nullità della decisione stessa. (Accoglie ricorso avverso decisione del C.d.O. di Roma del 7 ottobre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Gazzara), sentenza del 30 settembre 1995, n. 88
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 30 Settembre 1995 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 07 Ottobre 1993
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