L’impugnazione tardiva è inammissibile

E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 29 luglio 2016, n. 269

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 269 del 29 Luglio 2016 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Tivoli, delibera del 15 Febbraio 2013 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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