L’impugnazione tardiva è inammissibile

E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 407

NOTA:
Corte di Cassazione, ordinanza n. 13983 del 06 giugno 2017 ha accolto l’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza di cui in massima.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 407 del 31 Dicembre 2016 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 17 Gennaio 2014 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 30992 del 27 Dicembre 2017 (accoglie)
abc, Giurisprudenza CNF

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