La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte del Consiglio territoriale appellato.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 345 del 24 Novembre 2016 (estinzione) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 31 Dicembre 2014 (cancellazione amm.va)
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