L’inadempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio della professione forense configura automaticamente l’illecito disciplinare, mentre l’inadempimento delle obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di assolvere ai propri doveri professionali.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pardi), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 356
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 356 del 15 Dicembre 2016 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 25 Novembre 2013 (avvertimento)
0 Comment