In ossequio al principio enunciato dall’art. 3 del codice deontologico forense (ora, 21 ncdf), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.
NOTA:
Corte di Cassazione, ordinanza n. 17115 del 11 luglio 2017 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 10 marzo 2015, n. 16, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 18 marzo 2014, n. 27.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 382 del 30 Dicembre 2016 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 22 Maggio 2014 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 31227 del 29 Dicembre 2017 (respinge)
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