Deve essere rigettata la richiesta di rinvio d’udienza avanzata dal difensore del ricorrente innanzi al Consiglio nazionale forense, quando manchi la dimostrazione dell’impedimento di natura professionale del predetto difensore. L’istanza di rinvio deve essere altresì rigettata nell’ipotesi – come nel caso di specie – di tardività della nomina da parte del ricorrente, con la sua piena consapevolezza dell’impedimento del difensore prescelto. L’accoglimento dell’istanza di rinvio in tali circostanze, infatti, consentirebbe di ritenere che il ricorrente, nominando, magari all’ultimo momento, un difensore impossibilitato per precedenti impegni a comparire all’udienza fissata, possa comunque ottenere il rinvio del proprio procedimento. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna dell’8 giugno 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Caddeo), sentenza del 18 settembre 1995, n. 80
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 80 del 18 Settembre 1995 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 08 Giugno 1993
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