L’azione disciplinare nei confronti degli esercenti la professione forense si prescrive nel termine di cinque anni. Nell’ipotesi in cui sia stato aperto un procedimento penale, dopo sette anni dalla commissione del fatto, non si può affermare l’interruzione della prescrizione, in quanto, comunque, l’instaurazione del detto procedimento è avvenuta oltre il termine quinquennale. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano del 29 novembre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Lubrano), sentenza del 4 luglio 1995, n. 78
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 78 del 04 Luglio 1995 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 29 Novembre 1993
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