Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti di un collega.

È censurabile il comportamento dell’avvocato che riferisce ad un terzo circostanze tali da costituire denigrazione dell’attività e della professionalità di un collega (quest’ultimo essendo indicato come idoneo soltanto a difendere piccoli spacciatori di droga e scippatori). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso la decisione del C.d.O. di Firenze del 29 settembre 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Danovi), sentenza del 4 luglio 1995, n. 77

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 77 del 04 Luglio 1995 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 29 Settembre 1993
Giurisprudenza CNF

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