Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta (Nel caso di specie, l’incolpato non aveva onorato i debiti giudizialmente accertati).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 402, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 29 luglio 2016, n. 271, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Losurdo), sentenza del 12 luglio 2016, n. 186, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 14 aprile 2016, n. 78, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Esposito), sentenza del 7 marzo 2016, n. 39, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 132, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 7 ottobre 2013, n. 170.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 406 del 31 Dicembre 2016 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 07 Maggio 2012 (radiazione)
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