La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte del Consiglio territoriale appellato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Savi), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 404
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 gennaio 2017, n. 4.
Sulla diversa fattispecie della rinuncia all’esposto (che “non produce alcun effetto, non condizionando né implicando l’estinzione o l’interruzione del procedimento, in quanto l’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti”), cfr. tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 10 maggio 2016, n. 138.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 404 del 31 Dicembre 2016 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera
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