La sentenza di patteggiamento intervenuta ex art. 444 c.p.p. non costituisce di per sé una affermazione di colpevolezza (né tanto meno una confessione), ma è una pronuncia giurisdizionale; essa, pur non avendo efficacia ex art. 445 c.p.p. nei giudizi civili e amministrativi, certamente consente all’organo giudicante di valutare gli elementi raccolti nel procedimento, al fine di porli a base del giudizio da compiersi nel procedimento disciplinare. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia del 6 luglio 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Danovi), sentenza del 4 luglio 1995, n. 71
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 71 del 04 Luglio 1995 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 06 Luglio 1992
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