La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte del Consiglio territoriale appellato.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 405, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Savi), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 404, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Savi), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 403.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 30 del 30 Marzo 2017 (estinzione) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 13 Marzo 2015 (cancellazione amm.va)
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