Il rigetto della domanda di iscrizione all’Albo presuppone la preventiva audizione del richiedente

Il rigetto della domanda di iscrizione all’Albo degli avvocati o al Registro dei praticanti può essere deliberato solo dopo aver sentito personalmente il richiedente (art. 17 L. n. 247/2012), a pena di invalidità della decisione stessa per error in procedendo cioè a prescindere dalla sua eventuale fondatezza nel merito (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la delibera impugnata).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 30 marzo 2017, n. 29

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 17 marzo 2017, n. 15, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 358, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 185, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 16 luglio 2015, n. 111.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 29 del 30 Marzo 2017 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera del 21 Aprile 2015 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment