Nel procedimento disciplinare dinanzi al CNF (che ha natura giurisdizionale), l’interruzione della prescrizione ha effetto permanente (art. 2943 cc) mentre, in quello amministrativo dinanzi ai Consigli territoriali, l’interruzione fa iniziare un nuovo periodo di prescrizione (art. 2945 cc), la quale peraltro continua a decorrere anche tra la data dell’udienza dibattimentale nella quale il procedimento è stato trattato o deciso dal Consiglio territoriale e la data del deposito e successiva notifica all’incolpato della decisione stessa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 10 maggio 2017, n. 53
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Broccardo), sentenza del 4 aprile 2017, n. 39, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza del 12 luglio 2016, n. 182, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 2 maggio 2016, n. 105, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza del 2 maggio 2016, n. 101, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pasqualin), sentenza del 22 luglio 2011, n. 125.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 53 del 10 Maggio 2017 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 03 Maggio 2005 (prescrizione)
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