Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio nazionale forense e non negli uffici del consiglio dell’ordine che ha emesso la pronuncia (art. 39, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37). (Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione del C.d.O. di Bologna del 22 settembre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Ruggerini), sentenza del 3 maggio 1995, n. 67
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 67 del 03 Maggio 1995 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 22 Settembre 1993
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