L’avvocato di un ente pubblico che intrattiene rapporti con le parti private avversarie, informandole periodicamente sugli sviluppi e gli esiti dei giudizi promossi contro l’ente, e addirittura predisponendo minute di ricorsi per le parti private contro l’ente pubblico, commette illecito disciplinare perché viola i doveri di chiarezza e trasparenza che devono ispirare lo svolgimento della professione (né ha alcun fondamento la tesi per cui il legale dell’ente pubblico godrebbe di un doppio status, da un lato dovendo tutelare l’ente, e dall’altro dovendo fornire consulenza obiettiva a favore degli assicurati, nell’ambito di una «nuova cultura di servizio»). È stata confermata pertanto la sanzione della censura. (Rigetta ricorso avverso decisione del C.d.O. di Parma del 28 settembre 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 3 maggio 1995, n. 66
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 03 Maggio 1995 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 28 Settembre 1992
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