Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Obbligo di restituzione delle somme percepite.

È dovere del professionista trasmettere al cliente tutte le somme percepite da terzi in relazione al mandato, ivi incluse quelle per competenze legali. E se, per prassi, o per consenso del cliente volta per volta prestato, il legale ben potrà trattenere somme incassate da terzi ancorché per spese giudiziali, quando il cliente neghi il suo consenso il legale potrà ricorrere alla tutela delle proprie ragioni, chiedendo il riconoscimento del proprio credito, avvalendosi – se del caso – dei normali mezzi di autotutela. (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione del C.d.O. di Napoli del 25 maggio 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Diego), sentenza del 3 maggio 1995, n. 64

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 03 Maggio 1995 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 25 Maggio 1993
Giurisprudenza CNF

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