L’art. 10 del r.d. n. 37/1934 facoltizza l’interessato, cui sia stato negato il certificato di compimento della pratica, a proporre reclamo al Consiglio nazionale forense; non prevede, al contrario, una possibilità di reclamo avverso le deliberazioni relative al controllo sul regolare svolgimento della pratica nel corso del biennio, né tale possibilità è stata riconosciuta dal d.p.r. n. 101/1990. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Como del 30 maggio 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Ruggerini), sentenza del 3 maggio 1995, n. 63
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 63 del 03 Maggio 1995 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 30 Maggio 1994
0 Comment