Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Studio associato – Omessa indicazione della ripartizione interna dei compiti di ciascun componente dello studio – Responsabilità disciplinare del titolare – Sussiste.

Nell’ambito di uno studio associato nel quale le attività siano svolte da più professionisti e collaboratori, secondo una ripartizione interna dei compiti, è ipotizzabile il ricorso alla responsabilità civile per un’omissione che determini un danno al cliente. La responsabilità disciplinare, invece, può sussistere ove siano stati tenuti in concreto comportamenti contrari alla dovuta cura e diligenza degli interessi del cliente. (Nella specie per la mancata attività difensiva, la produzione della conclusionale e della nota spese e la mancata partecipazione all’udienza collegiale è da escludere l’esistenza di un solo fatto comportante responsabilità civile ed è stata inflitta la sanzione dell’avvertimento). (Accoglie il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Prato del 10 dicembre 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Caddeo), sentenza del 3 maggio 1995, n. 62

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 62 del 03 Maggio 1995 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Prato, delibera del 10 Dicembre 1992 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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