Poiché la ricusazione riguarda il giudice come persona fisica è inammissibile, per giurisprudenza di questo Consiglio nazionale e della Corte di cassazione, la ricusazione di un intero collegio. (Rigetta ricorso avverso decisione del C.d.O. di Bologna del 22 settembre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 3 maggio 1995, n. 61
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 61 del 03 Maggio 1995 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 22 Settembre 1993
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