Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Scelta della strategia difensiva – Assoluta discrezionalità del professionista – Esclusione.

L’assoluta inesistenza del rimedio processuale proposto (regolamento di competenza avverso un provvedimento di designazione del consigliere istruttore in una causa di revocazione) e la reiterazione del ricorso (per quattro volte), per nuovi scopi dilatori, rappresentano comportamenti deontologicamente censurabili. Infatti le scelte processuali che fanno capo all’ufficio di difensore non appartengono all’assoluta discrezionalità del professionista, ma debbono rispettare i doveri di lealtà e probità fissati dallo stesso art. 88 c.p.c.. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta ricorso avverso decisione del C.d.O. di Torino del 24 gennaio 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Siciliano), sentenza del 3 maggio 1995, n. 58

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 58 del 03 Maggio 1995 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 24 Gennaio 1993 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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