Deve ritenersi non ispirato ai principi di riservatezza e di riserbo che sono propri dell’attività forense, il comportamento di chi, al fine di procurarsi clientela, solleciti articoli di stampa e divulghi vicende relative alla propria attività professionale. (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione del C.d.O. di Gorizia del 23 ottobre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Guidi), sentenza del 3 maggio 1995, n. 56
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 03 Maggio 1995 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Gorizia, delibera del 09 Gennaio 2019
0 Comment