È lasciato alla libertà del consiglio dell’ordine svolgere la preistruttoria nei termini che esso ritenga idonei, delegando o meno le indagini preliminari ad un consigliere, essendo essenziale che l’incolpato sia convocato e che sia sentito per chiarimenti sulle circostanze che ad esso vengono addebitate e che possa svolgere pienamente e sin dall’inizio la propria difesa. (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione del C.d.O. di Gorizia del 23 ottobre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Guidi), sentenza del 3 maggio 1995, n. 56
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 03 Maggio 1995 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Gorizia, delibera del 23 Ottobre 1993
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