Il ricorso al Consiglio nazionale forense in materia di operazioni elettorali, allorquando risulti direttamente rivolto ad infirmare l’elezione degli eletti, trova in questi ultimi i soggetti interessati a contraddire, e quindi i legittimati passivi all’impugnazione. Ne deriva l’inammissibilità del reclamo ogniqualvolta esso non sia stato notificato in termini ad almeno uno degli eletti stessi, facendo applicazione del principio dapprima introdotto in via giurisprudenziale e quindi sancito espressamente dall’art. 21 della legge istitutiva dei T.A.R. (Dichiara inammissibile reclamo avverso le elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine di Reggio Calabria per il biennio 1994-1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Quinzio), sentenza del 3 maggio 1995, n. 52
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 52 del 03 Maggio 1995 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Reggio Calabria, delibera del 31 Dicembre 1993
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