L’avvocato deve comunicare al cliente la volontà di cessare ogni rapporto professionale con il medesimo. (Nella specie il Consiglio ha ritenuto equa l’inflizione della sanzione dell’avvertimento). (Accoglie in parte ricorso avverso decisione del C.d.O. di Roma del 9 febbraio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. D’Errico), sentenza del 3 maggio 1995, n. 48
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 48 del 03 Maggio 1995 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 09 Febbraio 1993 (avvertimento)
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