Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Ritenzione di somme di spettanza del cliente – Illecito deontologico – Sussiste.

L’avvocato che avendo ricevuto dal cliente determinate somme per effettuare un pagamento in nome e per conto del cliente non effettui il versamento ma le trattenga indebitamente, tiene un comportamento gravemente lesivo sia della propria dignità, sia del rapporto fiduciario tra cliente e professionista, sia del prestigio dell’intera classe forense. (Nella specie è stata ritenuta equa la sanzione della sospensione per un anno dall’esercizio della professione). (Rigetta ricorso avverso decisione del C.d.O. di Roma, del 23 febbraio 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Galati), sentenza del 20 marzo 1995, n. 41

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 20 Marzo 1995 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 23 Febbraio 1993 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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