A norma dell’art. 50 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 la legittimazione a ricorrere al Consiglio nazionale forense avverso le decisioni dei consigli dell’ordine (e quindi anche avverso i provvedimenti di archiviazione) spetta soltanto al professionista iscritto ed al pubblico ministero, ricorrendone l’interesse; non è riconosciuto all’ordinamento facoltà di impugnativa a favore di terzi, ancorché denunzianti. (Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione del C.d.O. di Macerata del 9 marzo 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Buccico), sentenza del 20 marzo 1995, n. 40
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 40 del 20 Marzo 1995 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera del 09 Marzo 1994
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