L’avvocato che strumentalizza in modo sistematico e preordinato il proprio ruolo per attività fraudolente contro il patrimonio compromette non solo il proprio prestigio, ma l’immagine e il prestigio di tutta l’avvocatura. (Nella specie è stata ritenuta equa la sanzione della radiazione dagli albi professionali). (Rigetta ricorso avverso decisione del C.d.O. di Roma del 22 luglio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Di Benedetto), sentenza del 20 marzo 1995, n. 37
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 37 del 20 Marzo 1995 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 22 Luglio 1993
0 Comment