L’avvocato che lasci protestare titoli, specie se rappresentati da assegni di conto corrente, compie un illecito deontologico di particolare gravità, rispetto al quale la sanzione adeguata è quella della sospensione dall’esercizio professionale. (Nella specie è stata ritenuta equa la sanzione della sospensione per due mesi dall’esercizio della professione). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione del C.d.O. di Lecco del 24 giugno 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Pennetta), sentenza del 20 marzo 1995, n. 36
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36 del 20 Marzo 1995 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Lecco, delibera del 24 Giugno 1993 (sospensione)
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