Il provvedimento con il quale viene inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi uno (tempo inferiore al minimo di due mesi previsto dalla legge professionale) è invalido per errore di diritto, ricadente su una norma la cui osservanza è obbligatoria; per il principio della conservazione degli atti, tuttavia, l’invalidità del provvedimento sanzionatorio non si estende agli altri atti del procedimento sicché il Consiglio deve decidere nel merito, tenuto conto che – in mancanza di impugnazione del p.m. non può essere inflitta una sanzione disciplinare più grave di quella irrogata. (Nella specie il Consiglio nazionale forense, riesaminati gli atti del procedimento di primo grado, ha sostituito alla sospensione dall’esercizio professionale per un mese la sanzione della censura). (Accoglie ricorso avverso decisione del C.d.O. di Monza del 1o febbraio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. D’Arle), sentenza del 20 marzo 1995, n. 35
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 20 Marzo 1995 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 10 Febbraio 1993 (sospensione)
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