Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al Consiglio nazionale forense – Termine per l’impugnazione.

Ai sensi dell’art. 50 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, come modificato dalla legge 23 marzo 1940, n. 254, il termine per l’impugnazione delle sentenze del consiglio dell’ordine è di venti giorni dalla notificazione della sentenza all’interessato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Torino del 28 giugno 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Panuccio), sentenza del 20 marzo 1995, n. 34

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 34 del 20 Marzo 1995 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 28 Giugno 1993
Giurisprudenza CNF

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