Al procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio nazionale forense (come in quello dinanzi ai consigli locali), in caso di mancata regolamentazione deve farsi riferimento, per analogia, alle norme del codice di procedura civile, in quanto applicabili (art. 67, r.d. n. 37/1934), salvo che disposizioni dell’ordinamento professionale non richiamino specificamente quelle del codice di procedura penale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Torino del 28 giugno 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Panuccio), sentenza del 20 marzo 1995, n. 34
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 34 del 20 Marzo 1995 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 28 Giugno 1993
0 Comment