L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’art. 16 ncdf (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 19 marzo 2018, n. 9
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 9 del 19 Marzo 2018 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 14 Novembre 2014 (sospensione)
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