Qualora il consiglio dell’ordine, prima dell’apertura di un procedimento disciplinare a carico di un proprio iscritto, inviti il medesimo a fornire chiarimenti circa determinati fatti, la mancata ottemperanza del professionista configura illecito disciplinare, perché integra un comportamento non giustificato da esigenze di difesa e contrario alla regola che impone al professionista il rispetto di disposizioni impartite dai competenti organi dell’ordine nell’esercizio dei loro fini istituzionali. (Accoglie ricorso avverso decisione del C.d.O. di Lucera del 9 ottobre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Panuccio), sentenza del 4 marzo 1995, n. 31
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 31 del 04 Marzo 1995 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Lucera, delibera del 09 Ottobre 1993
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