Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita e con i terzi – Dovere di segretezza e riservatezza e divieto di pubblicità – Fattispecie.

Viola i doveri di dignità e decoro professionale e, in specie, il divieto di pubblicità, unitamente al dovere di segretezza e riservatezza, l’avvocato che nel corso di un’intervista rilasci ai giornalisti notizie obiettivamente pregiudizievoli per il proprio assistito, anche al fine di porre in risalto la propria figura di professionista. (Rigetta ricorso avverso decisione del C.d.O. di Torino del 16 dicembre 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 4 marzo 1995, n. 25

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 25 del 04 Marzo 1995 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 16 Dicembre 1992
Giurisprudenza CNF

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