In applicazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, non può essere adottato alcun valido provvedimento da parte del C.O.A. in materia di Cancellazione dall’Albo (ed in particolar modo nel caso di procedimenti di cancellazione per avvenuto accertamento dell’originaria insussistenza del titolo esibito per l’iscrizione) sia assenza di una specifica e precisa comunicazione da parte dell’Organo Istituzionale all’iscritto che è suo diritto esser sentito e sia in assenza dell’audizione del diretto interessato qualora questi ne abbia fatto formale ed esplicita richiesta. Pertanto, il provvedimento di cancellazione dall’albo, adottato in assenza di audizione del diretto interessato che ne abbia fatto formale ed espressa richiesta, è affetto da nullità insanabile per violazione del principio del contraddittorio e quindi per violazione del diritto di difesa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 21 giugno 2018, n. 79
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 20 marzo 2018, n. 11, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 20 marzo 2018, n. 12, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 20 marzo 2018, n. 13.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 21 Giugno 2018 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 23 Febbraio 2017 (cancellazione amm.va)
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