È censurabile la condotta dell’avvocato che abbia partecipato ad una procedura di espropriazione immobiliare nella duplice veste di patrocinatore del debitore esecutato e di creditore intervenuto. (Nella fattispecie il Consiglio ha ritenuto equa l’irrogazione della sanzione della sospensione dell’esercizio della professione per sei mesi). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione del C.d.O. di Bari 3 ottobre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Diego), sentenza del 4 marzo 1995, n. 20
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 04 Marzo 1995 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 03 Ottobre 1993 (sospensione)
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