Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Requisito della condotta specchiata e illibata – Cancellazione d’ufficio dall’albo – Convocazione preventiva dell’interessato – Necessità.

La cancellazione, anche d’ufficio, dall’albo da parte del consiglio dell’ordine non può essere pronunciata se non dopo avere convocato l’interessato e sentite le sue giustificazioni. (In particolare, il Consiglio ha affermato che ritenere diversamente significherebbe infrangere i criteri fondamentali del diritto alla difesa, il principio del contraddittorio, e le norme di legge). (Accoglie ricorso avverso decisione del C.d.O. di Ariano Irpino dell’8 marzo 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Guidi), sentenza del 13 febbraio 1995, n. 16

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 16 del 13 Febbraio 1995 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Ariano Irpino, delibera del 08 Marzo 1993
Giurisprudenza CNF

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