Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avogado che, nella propria corrispondenza anche informativa, usi come titolo professionale l’abbreviazione “Av.”, anziché il titolo professionale nella lingua dello Stato membro di provenienza (art. 7 D.Lgs. n. 96/2001), così ingenerando confusione con il titolo professionale dello Stato membro ospitante.
NOTA:
In arg. cfr., pure, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 26 settembre 2014, n. 115, relativa all’uso delle sigle “Avv. S.” e “Avv. Stab.”, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 20 marzo 2014, n. 41, relativa all’uso della sigla “p. Avv.” (praticante avvocato).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 104 del 12 Settembre 2018 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 07 Luglio 2014 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 17563 del 28 Giugno 2019 (respinge)
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