Ai sensi dell’art. 59 c. 6 lett. g della Legge n. 247/2012, gli esposti e le segnalazioni “sono utilizzabili per la decisione ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento”. Inoltre, l’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle mere dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 12 Settembre 2018 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Campobasso, delibera del 14 Luglio 2016 (sospensione)
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