Va preliminarmente osservato che il COA di Venezia non fornisce alcuna indicazione sul regime normativo del Registro Navale Internazionale dello Stato di Palau dal quale possa ricavarsi l’ammissibilità dell’iscrizione in detto Registro di persone fisiche. Deve, sul punto, rilevarsi che il DL 30 dicembre 1997, n. 457, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 1998, n. 30, e con le successive disposizioni normative, ha istituito in Italia il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale denominato Registro internazionale nel quale sono iscritte, a seguito di specifiche autorizzazioni del Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali. Assumendo come parametro di riferimento il Registro internazionale italiano può affermarsi che l’attività di impresa commerciale marittima in qualunque Stato svolta in nome proprio o in nome e per conto altrui in virtù di iscrizione in un Registro Navale Internazionale è incompatibile, ai sensi dell’art. 18, c. 1, lett. b) della L. 247/2012, con la professione di avvocato.
Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 12 luglio 2018, n. 44
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 44 del 12 Luglio 2018- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera (quesito)
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