Il CDD di Reggio Calabria formula quesito in materia di procedimento disciplinare. In particolare, si chiede di sapere se – ove ai fini dell’espletamento dell’attività istruttoria il Consigliere istruttore venga affiancato da un coadiutore – questi incorra nella medesima incompatibilità di cui all’art. 20, comma 1, del Reg. n. 2/2014 (non potendo partecipare alle attività della sezione costituita in collegio giudicante); e, in caso di risposta affermativa, chi possa essere individuato per le funzioni di coadiutore per l’attività istruttoria.

Osserva la Commissione che la figura del coadiutore del Consigliere istruttore non è normativamente prevista, e che la legge professionale e il Reg. n. 2/2014 affidano al solo Consigliere istruttore le attività di espletamento dell’istruttoria, prevedendo di conseguenza che questi non possa partecipare alla successiva fase decisoria.
Osserva in ogni caso la Commissione che l’incompatibilità prevista per il Consigliere istruttore non può essere oggetto di interpretazione analogica o estensiva, stante il principio di tassatività delle incompatibilità.

Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere del 12 luglio 2018, n. 43

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 43 del 12 Luglio 2018
- Consiglio territoriale: COA Reggio Calabria, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment