La risposta al quesito è desumibile dai commi 3 e 4 dell’art. 22 legge n. 247/12.
Ove infatti, al momento della cancellazione, l’avvocato avesse già maturato i requisiti per l’iscrizione nell’Albo speciale ai sensi della normativa previgente, entro il termine temporale recato dal secondo periodo del comma 3 dell’art. 22 (entrata in vigore della legge n. 247/12), questi potrebbe chiedere l’iscrizione nell’Albo speciale in forza dei requisiti già maturati anche all’atto della nuova iscrizione.
Ove invece i predetti requisiti non fossero stati maturati – in costanza del primo periodo di iscrizione – prima dell’entrata in vigore della legge, dovrebbe valutarsi l’applicabilità del successivo comma 4 che, come noto, prevede che “possono altresì chiedere l’iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, e dunque entro il 2 febbraio 2019, cumulando – a tal fine – l’anzianità conseguente ai due diversi periodi di iscrizione (in questo senso, cfr. il parere n. 115/2014 e il parere 4/2011).
Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere del 12 luglio 2018, n. 42
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 42 del 12 Luglio 2018- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera (quesito)
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