La risposta è negativa.
La disposizione contenuta nel comma 9 dell’art. 41 della L. n. 247/2012, riguardante la valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini del tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato, è norma speciale di natura eccezionale, insuscettibile, come tale, di applicazione ad altre tipologie di diplomi. Si richiamano, in argomento, i pareri di questa Commissione nn. 95/2014 e 20/2003.
Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 20 giugno 2018, n. 39
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 39 del 20 Giugno 2018- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera (quesito)
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